Tribunale di Reggio Emilia, 11 febbraio 2016 (ordinanza)

11 Febbraio 2016

Illegittimità del trasferimento: la buona fede nell’esecuzione del contratto implica l’obbligo per ciascuna parte di preservare, per quanto possibile, gli interessi dell’altra.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel valutare l’impugnazione di un provvedimento di trasferimento del lavoratore, il giudice di Reggio Emilia sintetizza alcuni dei principi generali che governano il diritto del lavoro. Il Tribunale ritiene che in un contesto aziendale di grandi dimensioni, e con ingenti risorse umane, le motivazioni alla base del trasferimento debbano apparire particolarmente gravi ed evidenti. La libertà nella gestione dell’impresa, sancita dall’art. 41 Cost, non impedisce al giudice una valutazione di merito e di proporzionalità delle disposizioni datoriali, sulla base dei principi di “cooperazione” e di “neminem laedere” che gravano sul rapporto di lavoro. Alla luce di questo ragionamento, il giudice ritiene il trasferimento nel caso di specie illegittimo, e riscontra la presenza di periculum in mora nella necessità, per il lavoratore, di prendersi cura della figlia minorenne in affido.