Tribunale di Roma, 1 marzo 2018
1 Marzo 2018
Trasferimento e modifica delle mansioni dichiarati illegittimi alla luce del nuovo 2103 c.c.
Il fatto che l’art. 25 CCNL Telecomunicazioni stabilisca che le regole sul trasferimento non si applichino a quelli effettuati nell’ambito dei “comprensori” va inteso come riferito alla sola disciplina contrattuale, non essendo ammissibile alcuna deroga ai vincoli dell’art. 2013 c.c. In caso di trasferimento tra due diverse sedi, spetta al datore di lavoro provare l’eventuale appartenenza ad un’unica unità produttiva.
La sussistenza di ragioni organizzative del trasferimento non basta a renderlo legittimo, quando questo comporti, in violazione dell’art. 2103 c.c., l’attribuzione di mansioni inferiori di oltre un livello.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito