Tribunale di Roma 12 marzo 2014 sentenza 2781

12 Marzo 2014

Sono discriminatori i trasferimenti dei lavoratori che usufruiscono dei permessi per l’assistenza a familiari disabili, quando non ne venga provata l’inevitabilità e l’impresa abbia concentrato nella sede interessata dal trasferimento una percentuale di lavoratori con handicap, o con obblighi di assistenza a familiari disabili significativamente superiore a quella delle altre unità produttive.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Roma affronta il caso di un trasferimento di numerosi dipendenti da una sede ad altra di una grande impresa di telecomunicazioni. Affermato preliminarmente che l’appartenenza delle due sedi al medesimo comune non è elemento atto ad escludere l’applicazione della disciplina dell’art. 2103 c.c. (per il trasferimento del lavoratore in generale) e dell’art. 33 l. n. 104/1992 (per il trasferimento del lavoratore che usufruisce dei permessi per assistenza di familiari disabili), il giudice, nella parte più originale della pronuncia, rileva il carattere discriminatorio di tali trasferimenti sulla base dell’analisi dei dati statistici, dai quali risultava che l’impresa aveva concentrato nell’unità produttiva di destinazione i lavoratori con handicap, con invalidità o con obblighi di assistenza a familiari disabili.