Tribunale di Roma, 14 febbraio 2024
E’ ritorsivo il licenziamento del dirigente fatto fuori perché legato ad una parte della compagine societaria diversa da quella preferita dall’Amministratore Delegato. Non sono utilizzabili a fini disciplinari gli elementi acquisiti mediante controlli sulla posta elettronica effettuati in assenza di un fondato sospetto di condotte illecite.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un dirigente licenziato per giusta causa nell’ambito di un conflitto interno alla compagine societaria, sostanzialmente perché accusato di avere collaborato con una cordata non gradita dall’AD in carica. Il Giudice ha dapprima accertato il carattere ingiustificato del recesso, argomentando principalmente in relazione al fatto che le informazioni sulle condotte contestate al dirigente erano state assunte mediante accessi illeciti alla sua corrispondenza elettronica, sia per violazione dell’art. 4 stat. lav. sia per contrasto con la disciplina europea e nazionale sulla tutela dei dati personali, ciò che ne impediva l’utilizzabilità a fini disciplinari. Attesa l’illegittimità del recesso, ne è seguito l’accertamento anche del carattere ritorsivo, risultando evidente già su base documentale che il reale motivo di recesso fosse appunto legato alle dinamiche di conflitto interne alla Società.