Tribunale di Roma, 19 marzo 2014 ordinanza
Illegittimo “per insussistenza del fatto” il LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO, se le mansioni del lavoratore licenziato siano state successivamente affidate ad altro collaboratore, formalmente autonomo, ma sostanzialmente anch’egli subordinato. In tal caso, la conseguenza deve essere la reintegrazione nel posto di lavoro.
L’ordinanza del Tribunale di Roma si segnala sia per il caso concreto giudicato (nel quale si è rilevato che avere sostituito un lavoratore subordinato con un collaboratore a “partita Iva”, ma di fatto impiegato stabilmente alle dipendenze dell’impresa, rende manifestamente insussistente la ragione addotta per il recesso del primo) sia per l’interpretazione del nuovo testo (ex legge Fornero) dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, laddove al quinto comma stabilisce che in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice “può” applicare la tutela reintegratoria. In proposito, sulla base di una “lettura” logico-sistematica della norma, il Tribunale afferma, con ampia e argomentata motivazione, che la disposizione impone al giudice l’obbligo di reintegrare il lavoratore, senza possibilità di operare alcuna valutazione discrezionale.