Tribunale di Roma, 20 ottobre 2020
E’ valida l’impugnazione del licenziamento inviata tramite P.E.C. dal legale del lavoratore, con allegata la scansione dell’originale cartaceo sottoscritta da entrambi e priva di firma digitale. Nullo il recesso adottato in violazione del divieto posto dalla normativa Covid.
Il Tribunale, prendendo posizione nel dibattito giurisprudenziale sorto in tema di validità dell’impugnazione di licenziamento, riconosce efficacia interruttiva della decadenzadei 60 giorni (di cui all’art. 6 L. 604/1966) all’impugnazione del licenziamento inviata al datore di lavoro dal legale del lavoratorea mezzo P.E.C., con allegata la scansione dell’impugnazione cartacea sottoscritta da entrambi, ancorché priva di firma digitale dei medesimi. Accertata la violazione del divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del DL 18/2020, il Giudice dichiara la nullità del recesso per contrasto con una norma imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. e dispone la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, co.1 L. 92/2012.