Tribunale di Roma, 21 febbraio 2017 (ordinanza)
Le tutele in caso di trasferimento previste per il lavoratore disabile valgono anche se la modifica di sede avviene in un ambito geografico ristretto. La clausola collettiva (art. 25 CCNL Telecomunicazioni) che disciplini i trasferimenti nell’ambito del medesimo comprensorio on può costituire motivo di deroga ai limiti legali in materia di trasferimento del lavoratore.
Solo l’accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella propria sede potrebbe consentire il trasferimento del dipendente con handicap grave senza il suo consenso, che altrimenti è previsto dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92. Viene inoltre respinta la tesi aziendale per cui le due sedi coinvolte sarebbero parte della medesima unità produttiva, appartenendo allo stesso comune: l’unità produttiva si individua infatti solo sulla base dell’autonomia funzionale e organizzativa. In ogni caso, le tutele sul trasferimento sono poste indipendentemente dall’ampiezza geografica dello stesso. Egualmente, viene affermato che l’art. 55 del CCNL settore telecomunicazioni, che esclude dal campo di applicazione della norma sui trasferimenti quelli che avvengono nell’ambito del comprensorio, può incidere solo sull’applicazione della disciplina procedurale dello stesso contratto, e non sulla nozione legale di trasferimento.