Tribunale di Roma, 24 gennaio 2019
E’ discriminatoria l’omissione della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, prevista dal CCNL per tutti i lavoratori turnisti, nei confronti dei soli lavoratori a tempo parziale.
E’ discriminatoria, poiché in violazione dell’art. 4, del D.Lgs. 61/2000, la condotta aziendale di applicazione di una minore retribuzione, rispetto a quella maggiorata prevista dal CCNL per il lavoro notturno a turni avvicendati e continui, ai lavoratori turnisti a tempo part-time rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Tale previsione e la conseguente maggiorazione retributiva devono applicarsi anche ai lavoratori a tempo parziale i quali, a parità di inquadramento e mansioni con i colleghi a tempo pieno, effettuino un lavoro notturno con caratteristiche di costanza, non essendo consentita l’esclusione a priori di un lavoro a turni avvicendati e continuativi per il solo fatto che siano lavoratori part-time. Il Tribunale, seguendo l’orientamento maggioritario, nega altresì la decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro, in conseguenza del venir meno della piena tutela reale contro i licenziamenti a seguito della Legge Fornero.