Tribunale di Roma 24 marzo 2014, sentenza n. 43101

24 Marzo 2014

L’utilizzazione contemporanea e indistinta delle prestazioni lavorative da parte di più soggetti consente di individuare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro: in tale ipotesi, in caso di licenziamento illegittimo deve applicarsi l’art. 18 stat. lav., non rilevando il fatto che uno dei soggetti coinvolti sia una organizzazione di tendenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il caso particolare giudicato dal Tribunale di Roma riguardava un lavoratore utilizzato da più soggetti facenti capo ad una associazione sindacale di datori di lavoro (la stessa associazione, una società di servizi, una società immobiliare), destinatario di un licenziamento comunicatogli contestualmente da tutti e tre i soggetti. Ritenuto illegittimo il recesso per manifesta insussistenza delle ragioni invocate, il Tribunale ha applicato la sanzione della reintegrazione. Sul punto, viene respinta la difesa che mirava all’esclusione dell’applicazione dell’art. 18 (come previsto dall’art. 4 l. 108/1990), in ragione della natura di tendenza di uno dei tre soggetti utilizzatori delle prestazioni: il Giudice ritiene infatti (peraltro in contrasto con l’uniforme orientamento della giurisprudenza di cassazione) che, data l’utilizzazione indistinta della prestazione di lavoro, il rapporto debba essere ricondotto ad un centro unitario di imputazione, autonomo rispetto alle singole componenti e dunque destinatario della disciplina generale sui licenziamenti. Sezione Rapporto di lavoro