Tribunale di Roma, 26 febbraio 2021
Il blocco dei licenziamenti si estende anche ai dirigenti.
Il Tribunale di Roma, valorizzando la ratio dell’art. 46 del DL 18/2020, da ravvisarsi nella volontà di scongiurare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche della pandemia possano scaricarsi sui lavoratori in modo automatico, ha ritenuto che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive introdotto dalla norma citata debba estendersi anche ai dirigenti. Come sottolineato dal Tribunale, il richiamo svolto dal citato art. 46 all’art. 3 della L. 604/1966 va correttamente inteso come rinvio alla fattispecie sostanziale, non potendosi assegnare allo stesso funzione di delimitazione della platea dei lavoratori interessati. Una diversa lettura della norma darebbe luogo, infatti, ad un’irragionevole disparità di trattamento, basata unicamente sull’inquadramento dei lavoratori. Il Tribunale accerta dunque la nullità del licenziamento del dirigente, per violazione di norma imperativa, e ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro.