Tribunale di Roma, 27 maggio 2021
In caso di successione di più contratti di appalto ritenuti illeciti, il termine di decadenza per affermare la titolarità del rapporto di lavoro in capo al committente decorre dalla cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.
Il Tribunale conferma la pronuncia resa in fase sommaria, affermando come la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 per contestare la titolarità del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, in caso di contratti di appalto succedutisi senza soluzione di continuità, decorra dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro con tale soggetto, con l’estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo al quale pretende di imputare il rapporto. La proposizione tempestiva dell’impugnazione è idonea ad impedire qualsiasi prescrizione che imponga di circoscrivere temporalmente l’accertamento del diritto alla costituzione ex tunc del rapporto di lavoro. Il Tribunale conferma l’illiceità dei contratti di appalto impugnati, ribadendo come in presenza dello svolgimento della prestazione in un dato ambito riconducibile al Convenuto (preteso) committente, incombe su questo l’onere di provare la riconducibilità del lavoro ad un genuino contratto di appalto.