Tribunale di Roma, 29 marzo 2018
29 Marzo 2018
Deve essere indennizzato il “medico frequentatore” utilizzato per far fronte alle ordinarie esigenze del reparto.
Il medico specializzato che ha prestato attività lavorativa per lungo tempo con qualifica di “medico frequentatore” (e dunque senza alcun compenso), ma con modalità riconducibili a una collaborazione coordinata e continuativa, ha diritto all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c.. Pur non integrando l’ipotesi di lavoro subordinato (per mancanza di controllo sull’orario di lavoro), la presenza
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito