Tribunale di Roma, 30 giugno 2017

30 Giugno 2017

L’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento si verifica anche quando il fatto è privo di rilevanza disciplinare. In caso di reintegrazione l’indennità risarcitoria copre il periodo sino alla pronuncia del giudice, dalla quale è dovuta la normale retribuzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, ritenendo in buona fede di essere in ferie, aveva in realtà usufruito in modo scorretto di un giorno di permesso ex legge 104/92. Data l’irrilevanza disciplinare della condotta, il giudice ordina la reintegrazione della ricorrente. Il provvedimento, aderendo all’interpretazione correttiva del quarto comma dell’art. 18 l. 300/1970 proposta in dottrina, afferma altresì che l’indennità risarcitoria prevista in caso di reintegrazione copra solo il periodo compreso tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale, mentre per il periodo successivo, anche in caso di mancata reintegra, è dovuta la normale retribuzione, senza il limite delle 12 mensilità di cui alla stessa disposizione.