Tribunale di Roma, 7 settembre 2016
Il personale universitario impiegato presso il Servizio sanitario nazionale deve agire, nel caso in cui lamenti condotte vessatorie, nei confronti dell’’azienda ospedaliera in cui opera, unica titolare del potere organizzativo.
Nel caso di specie la ricorrente, dipendente dell’Università, ma inserita (come “strutturata”) nell’organizzazione dell’ospedale, all’interno del quale svolgeva la propria prestazione, lamenta di aver subito comportamenti di mobbing. Il giudice riconosce gli estremi della fattispecie, e condanna in solido l’Azienda ospedaliera e il responsabile diretto delle vessazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla lavoratrice (valutato sulla base delle tabelle di Milano e con adeguata personalizzazione), tenendo invece indenne da conseguenze l’Università. Ciò in quanto, nonostante il contratto di lavoro della ricorrente fosse stato stipulato con l’istituzione universitaria, essa non poteva esercitare il potere organizzativo inerente, che era invece in capo alla struttura ospedaliera.