Tribunale di Roma, 8 luglio 2022

8 Luglio 2022

Appalto non genuino: la committente che ha utilizzato la prestazione di lavoro ha l’onere di produrre in giudizio il contratto di appalto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale, nell’accertare l’illiceità dell’appalto oggetto di causa, ha affermato che il requisito fondamentale idoneo a dar conto di una interposizione di manodopera genuina è la prova e la produzione in giudizio da parte del committente / datore di lavoro del contratto di appalto sussistente con l’impresa appaltatrice, al fine di consentire al giudice di “accertare e valutare la riconducibilità delle attività svolte dal lavoratore al contratto di appalto in questione nonché di accertare e verificare l’effettività, in capo all’appaltatore, del rischio di impresa” e ciò anche nel caso in cui venga dedotta l’esistenza di un contratto di subappalto. Il Giudice, riscontrando la carenza di prova, ha quindi accolto la domanda e dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinando al datore di riammettere in servizio la lavoratrice e di corrisponderle le retribuzioni medio tempore maturate.