Tribunale di Roma, 8 luglio 2022
Appalto non genuino: la committente che ha utilizzato la prestazione di lavoro ha l’onere di produrre in giudizio il contratto di appalto.
Il Tribunale, nell’accertare l’illiceità dell’appalto oggetto di causa, ha affermato che il requisito fondamentale idoneo a dar conto di una interposizione di manodopera genuina è la prova e la produzione in giudizio da parte del committente / datore di lavoro del contratto di appalto sussistente con l’impresa appaltatrice, al fine di consentire al giudice di “accertare e valutare la riconducibilità delle attività svolte dal lavoratore al contratto di appalto in questione nonché di accertare e verificare l’effettività, in capo all’appaltatore, del rischio di impresa” e ciò anche nel caso in cui venga dedotta l’esistenza di un contratto di subappalto. Il Giudice, riscontrando la carenza di prova, ha quindi accolto la domanda e dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinando al datore di riammettere in servizio la lavoratrice e di corrisponderle le retribuzioni medio tempore maturate.