Tribunale di Roma (ord.), 31 agosto 2015

31 Agosto 2015

Il diritto al trasferimento nella sede più vicina al domicilio del lavoratore affetto da handicap grave.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da un dipendente di Poste Italiane S.p.A. al quale la società, sebbene lo stesso fosse affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/1992, aveva negato il trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (trasferimento necessario per poter beneficiare delle cure e dell’assistenza dei familiari). Premesso che il diritto al trasferimento non può essere esercitato qualora leda in modo consistente le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, il Giudice ha correttamente posto in capo alla società l’onere di dimostrare l’impossibilità oggettiva di trasferire il lavoratore presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, mentre ha affermato che sul lavoratore grava un mero onere di allegazione o principio di prova della presenza di posti vacanti o disponibili. Pertanto, rilevato che il lavoratore aveva pienamente assolto il proprio onere di allegazione e ritenuta priva di prova l’opposta tesi di Poste, il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore ricorrente il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992.