Tribunale di Roma, ordinanza 13 febbraio 2014
L’onere di impugnazione scatta solo se il licenziamento può ritenersi conosciuto dal lavoratore. La mancata prova del motivo di recesso determina il diritto alla reintegrazione, e dalla sentenza è dovuta la normale retribuzione.
Se la lettera di licenziamento viene inviata all’indirizzo noto al datore di lavoro, ma ivi non viene recapitata perché il lavoratore risulta sconosciuto, non opera la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c. (il quale presuppone che l’atto sia stato comunque recapitato): pertanto, con riguardo a tale recesso non può decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione.
Nel caso di applicazione del regime sanzionatorio del licenziamento di cui all’art. 18, quarto comma, stat. lav. (c.d. regime reintegratorio attenuato), il risarcimento per il periodo dal licenziamento alla effettiva reintegra deve intendersi riferito al periodo sino al provvedimento di reintegrazione, perché a partire da quest’ultimo il lavoratore ha diritto a percepire le retribuzioni in via diretta, e non a titolo di risarcimento del danno.