Tribunale di Roma, ordinanza, 24 febbraio 2021
Anche il regime di (debole) tutela del licenziamento nelle piccole imprese, previsto per il contratto a tutele crescenti, va all’esame della Corte costituzionale. Il criterio soglia del numero dei dipendenti è obsoleto.
La serie dei giudizi di costituzionalità sul Jobs Act, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018, è destinata ad arricchirsi di un nuovo importante capitolo. Il Tribunale di Roma solleva la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui impone un limitatissimo range – da tre a sei mensilità di retribuzione – entro il quale il giudice può individuare l’indennizzo per un licenziamento che si riveli privo di giustificazione effettuato da un datore di lavoro minore, intendendosi per tale quello che non supera la soglia occupazionale fissata dall’art. 18, commi 8 e 9 Stat. Lav. (principalmente il limite dei 15 dipendenti). Il limite delle sei mensilità di indennizzo entra in contrasto con i criteri di adeguatezza e dissuasività dell’indennizzo già sottolineati dalla Corte nelle sentenze di questi anni. Osserva il Tribunale, da un lato, che il vecchio regime dell’art. 8 l. 604/1966 prevedeva comunque, anche per le piccole imprese, la possibilità di elevare in certi casi e in relazione all’anzianità di servizio la misura dell’indennizzo, anche fino a quattordici mensilità; dall’altro, che considerati gli attuali modelli organizzativi ed economici, il criterio del numero dei dipendenti non è più adeguato, in relazione alle esigenze di tutela espresse dalla disciplina dei licenziamenti, rispetto ad altri criteri come quello della dimensione economica dell’attività di impresa.