Tribunale di Rovereto, 8 marzo 2016
Il datore di lavoro non può pretendere la prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali sulla base di una clausola del contratto individuale.
Il Tribunale di Rovereto annulla le sanzioni disciplinari comminate ad alcune lavoratrici che si erano rifiutate di lavorare durante alcune festività infrasettimanali. Le contestazioni mosse dal datore di lavoro si basavano su una clausola del contratto individuale nella quale era prevista la disponibilità del lavoratore a prestare servizio durante le festività religiose o civili infrasettimanali. Tale previsione, ritiene il giudice, non può vincolare il lavoratore per la durata dell’intero rapporto di lavoro, perché ciò contrasterebbe con la tutela posta dalla legge 260/49, che pretende la volontà congiunta del datore e del prestatore. In questo senso, l’accordo non può ritenersi dato una volta per sempre.