Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 25 settembre 2018

25 Settembre 2018

E’ invalido e inefficace il licenziamento intimato come allegato di un messaggio di posta elettronica semplice per difetto di prova della conoscibilità da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c..
Il Tribunale ha dichiarato nullo e inefficace il licenziamento intimato al dipendente in allegato a un messaggio di posta elettronica non certificata, a fronte dell’eccezione del dipendente di non aver mai ricevuto tale messaggio. Il Giudice ritiene infatti che non possa ritenersi compiuta la presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. Qualificandosi infatti il licenziamento quale atto unilaterale recettizio, la prova dell’invio del messaggio di posta elettronica, senza la ricevuta di consegna, non è sufficiente a dimostrare la conoscibilità da parte del destinatario della mail stante il tenore letterale dell’art. 1335 c.c. che richiede che siano conoscibili gli atti che giungono all’indirizzo del destinatario. Difettando la prova del licenziamento, in assenza di ricevuta di consegna, quest’ultimo è nullo e inefficace.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito