Tribunale di Siracusa, 10 maggio 2017

10 Maggio 2017

È discriminatoria nei confronti delle lavoratrici in gravidanza la clausola del contratto collettivo che non equipara il congedo per maternità al lavoro effettivo.
Nel caso in esame la ricorrente contesta come discriminatoria la condotta della società che, nell’ambito di un trasferimento collettivo, aveva disposto il suo trasferimento a seguito della stesura di una graduatoria formulata sul solo criterio delle ore effettivamente lavorate, come previsto da un accordo collettivo nazionale. Tale criterio aveva fortemente penalizzato la lavoratrice, la quale aveva fruito di un periodo di congedo per maternità, potendo dunque vantare un numero ridotto di ore di lavoro. Il giudice dichiara la disposizione dell’Accordo Collettivo discriminatoria. Respinta anche l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del trasferimento formulata in base all’art. 32 l. 183/2010, ritenuto inapplicabile nell’ambio del procedimento speciale contro le discriminazioni ex art. 38 d.lgs. 198/2006.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito