Tribunale di Taranto, 21 aprile 2017

21 Aprile 2017

Caso di reintegrazione in regime di “tutele crescenti”: assenza della contestazione e contemporaneo licenziamento per motivo oggettivo in frode alla legge.
Anche nella disciplina del contratto a tutele crescenti, applicabile al lavoratore assunto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015, l’omessa contestazione specifica degli addebiti disciplinari (tempestiva e antecedente rispetto al provvedimento licenziamento) esclude in radice la sussistenza di qualsiasi fatto materiale, pur se astrattamente idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa, con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria. La contemporanea giustificazione del recesso con un motivo oggettivo, per ragioni del tutto generiche e pretestuose, appare strumentale ad evitare la reintegrazione per l’insussistenza del fatto, configurando una nullità del recesso per frode alla legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito