Tribunale di Taranto 5 dicembre 2013
Nei licenziamenti collettivi la regola di rispetto della proporzione esistente tra donne e uomini, nel procedere a licenziamenti di lavoratori con medesime mansioni, è inderogabile e si impone su tutti gli altri criteri di scelta. Il licenziamento adottato in violazione di tale regola è nullo.
Il Tribunale di Taranto afferma un principio di notevole rilevanza con riferimento all’interpretazione e applicazione della disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale, dettata dalla legge 223 del 1991. L’art. 5 di tale legge, al primo comma, individua i criteri di scelta che il datore di lavoro deve osservare per individuare i concreti destinatari dell’operazione di riduzione del personale, aggiungendo tuttavia al secondo comma, che il datore di lavoro non può licenziare “una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.
Nel caso oggetto dell’ordinanza, in un reparto ove operavano cinque donne e tre uomini impiegati nelle medesime mansioni (e dunque le donne erano il 62,5%) l’impresa aveva licenziato tre donne e un uomo (dunque le donne erano qui il 75% dei lavoratori espulsi). Il Tribunale ritiene che la legge ponga un limite rigido e imperativo che precede l’applicazione degli altri criteri di scelta. La violazione di tale limite, secondo il Tribunale, rende il licenziamento discriminatorio, e pertanto nullo con applicazione dell’art. 18, 1° comma, stat. lav.