Tribunale di Torino, 12 aprile 2017 (ordinanza)

12 Aprile 2017

Rimessa alla Corte costituzionale la questione della compatibilità con la Carta fondamentale della disciplina che non consente l’accesso al congedo di maternità alla lavoratrice che fosse sospesa dal servizio da più di 60 giorni, perché in congedo per assistere un congiunto portatore di handicap.
Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione di quesito di legittimità relativo all’art. 24 del d.lgs. 151/2001 che prevede che la lavoratrice possa fruire dell’indennità di maternità anche se sospesa dal servizio, purché però tra l’inizio della sospensione e l’inizio della maternità non siano decorsi più di 60 giorni. Nel caso di specie la lavoratrice, assente dal lavoro perché in congedo per assistere il marito portatore di handicap e impossibilitata a riprendere servizio per gravi complicanze nella gestazione, non aveva potuto fruire dell’indennità di maternità al termine del congedo straordinario, essendo decorso un periodo di tempo maggiore di quello consentito.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito