Tribunale di Torino, 4 maggio 2017

4 Maggio 2017

Contratto a tutele crescenti: per il calcolo dell’indennità risarcitoria si considera l’intera anzianità di servizio presso l’appalto.
L’art. 7 del d.lgs. 23/2015 è applicabile anche ai licenziamenti collettivi e prevede che l’anzianità utile ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo è quella complessiva di adibizione all’appalto, indipendentemente dalla data di assunzione presso l’ultima società appaltatrice. La sentenza si sofferma anche sull’interpretazione dell’art. 4, comma 9, L. 223/1991, come modificato dalla Legge Fornero del2012: il termine imperativo di sette giorni per la comunicazione dei criteri di scelta, decorre da ogni singolo licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito