Tribunale di Torino, 5 aprile 2016 (ordinanza)
In ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro (a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 2103 c.c.) deve dimostrare di non aver potuto impiegare il lavoratore in mansioni diverse, anche di livello inferiore.
Il lavoratore ricorrente era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il giudice, dopo aver verificato l’effettiva esistenza di una situazione di crisi aziendale e di riorganizzazione, e il corretto utilizzo di criteri di scelta del lavoratore in esubero, concentra il suo giudizio sull’obbligo di repechage. Questo, si legge in motivazione, a fronte del nuovo testo dell’art. 2103 c.c., impone al datore di lavoro di valutare il possibile affidamento anche a mansioni di livello inferiore. Peraltro l’onere di dimostrare l’assolvimento di tale obbligo grava sullo stesso datore di lavoro, che nel caso aveva formulato allegazioni del tutto generiche. Il mancato rispetto di questo onere di ricollocamento, inforza dell’art. 18 così come riformato dalla L. 92/2012, non comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al regime indennitario.