Tribunale di Torino, 7 maggio 2020

7 Maggio 2020

È discriminatorio il trasferimento della lavoratrice successivo al reclamo di quest’ultima per molestie sessuali, pur in assenza di dolo del datore di lavoro.
Il Giudice accoglie il ricorso ex art. 38 d.lgs. 198/2006 di una lavoratrice, dichiarando discriminatorio il trasferimento deciso dal datore di lavoro quale rimedio al reclamo per molestie sessuali presentato dalla stessa contro il proprio superiore gerarchico. Il Tribunale ritiene che l’adibizione ad altra unità produttiva, anche se più vicina all’abitazione della ricorrente, avesse comportato una diversa e più onerosa articolazione oraria della giornata lavorativa, dando così luogo a un “trattamento sfavorevole”. La condotta viene ritenuta discriminatoria, con diritto della lavoratrice alla riassegnazione all’unità originaria, giacché posta in essere a seguito del reclamo e non avendo il datore di lavoro provato che tale trasferimento fosse l’unica soluzione per tutelare la lavoratrice.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito