Tribunale di Trento, 4 ottobre 2022

4 Ottobre 2022

Riconosciuta la violazione del diritto di precedenza del dipendente già assunto a tempo determinato da parte di una società di trasporti pubblici: accertata la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale trentino accoglie il ricorso di un lavoratore che era stato alle dipendenze di una società partecipata per un periodo complessivo superiore a dodici mesi e che, pur avendo fatto esplicita richiesta di esercitare il diritto di precedenza maturato, si era visto escluso dal novero delle nuove assunzioni effettuate dal datore di lavoro per mansioni corrispondenti alla sua. Il Giudice, ritenute soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 24, co. 1, d.lgs. 81/2015, meglio specificate dall’art. 27, co. 3, del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e condannato la convenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni medio tempore maturate, dedotto l’aliunde perceptum. In motivazione, il Tribunale afferma che l’impresa non può vanificare il diritto di precedenza del lavoratore già assunto a termine, effettuando assunzioni a tempo indeterminato mediante conversione dei contratti a termine, pretermettendo al titolare del diritto di precedenza altri lavoratori sulla base di una valutazione discrezionale delle attitudini lavorative.