Tribunale di Trento sez. lavoro, 8 settembre 2020
Difficoltà della lavoratrice genitore di minore, nel periodo dell’emergenza Covid, e condotta secondo buona fede del datore di lavoro: illegittimo il licenziamento per assenze ingiustificate.
Laricorrente,madre di una figlia minoredi dodici anni, aveva chiesto di fruire del congedo parentaleper il periodo di sospensione delle attività didatticheprevisto dalla normativa d’urgenza. Il datore di lavoro la licenziava per assenze ingiustificate, per non averla stessa rinnovato la richiestainizialeal protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche.Il Tribunaleafferma che tale condotta violi i doveridi buona fede e di cooperazione che impongono al datore di lavoro, al di là dei formalismi, di bilanciare l’interesse aziendalecon le situazioni di difficoltà personali del lavoratoreche lo impediscano nel lavoro.Il Giudice esclude la sussistenza dellagiusta causadi licenziamento, accertando peraltro l’impossibilità di rendere la prestazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c., stante la necessitàdella lavoratricedi assistere la figlia durante la sospensione delle lezioni come da ratiodella normativa emergenziale Covid, estensivadel congedo parentale.