Tribunale di Trieste, 25 febbraio 2019

25 Febbraio 2019

La recente modifica dell’art. 11, comma 6, del T.U. 1124/1965, in tema di rapporto tra indennizzo Inail e risarcimento del danno, non assume rilievo quando l’azione proposta riguarda voci non indennizzate dall’Inail, come nel caso dell’azione degli eredi del lavoratore deceduto, per il risarcimento del danno alla salute da inabilità temporanea e del c.d. danno terminale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito