Tribunale di Udine, 16-23 novembre 2023

23 Novembre 2023

Il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche se genitore di un bambino fino ai tredici anni di età (ed è nulla la clausola collettiva che stabilisce un periodo minore).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale, nell’ambito di un procedimento cautelare, accoglie le domande di una lavoratrice con contratto a tempo parziale e accerta il suo diritto a revocare le clausole elastiche e flessibili applicate al suo contratto di lavoro, in quanto la ricorrente è madre di un bambino di sette anni.
Secondo il Tribunale trova infatti applicazione l’art. 6 comma 7 d.lgs. 81/2015, che deve essere interpretato nel senso che attribuisce la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica a tutti i genitori di figli di meno di tredici anni. La disposizione del CCNL applicabile che abbassa tale limite a sette anni di età non è legittima e non trova dunque applicazione, in quanto la disciplina legale non è in questo caso derogabile in senso peggiorativo.