Tribunale di Udine, 31 gennaio 2022

31 Gennaio 2022

Pur in presenza dell’obbligo della forma telematica delle dimissioni, il rapporto di lavoro si può risolvere per volontà del lavoratore anche in mancanza di tali formali dimissioni se il lavoratore dimostra di non volere la sua prosecuzione e non risponde agli inviti del datore di lavoro a manifestare tale volontà nella forma di legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale rigetta il ricorso promosso da una lavoratrice che, pur essendosi assentata volontariamente e a lungo tempo dal luogo di lavoro, e avendo ignorato gli inviti del datore di lavoro a manifestare la volontà di recedere nella forma di legge, domandava l’accertamento del mancato scioglimento del proprio rapporto lavorativo e il versamento delle retribuzioni non corrisposte dalla società datrice, non avendo il datore di lavoro mai intimato un licenziamento formale. Secondo il Tribunale, il caso ricade al di fuori dell’art. 26 del D.lgs. 151/2015, in tema di requisiti per la presentazione di dimissioni volontarie mediante una espressa manifestazione di volontà, ritenendo che la lavoratrice avesse manifestato in maniera palese e univoca la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro.