Tribunale di Velletri, 14 dicembre 2021
La disciplina dell’obbligo di vaccinazione del personale sanitario va interpretata nel rispetto del bilanciamento di diritti: revocata la sospensione dell’operatore che non si sottopone a vaccinazione quando la dimensione dell’azienda sanitaria ne consente la ricollocazione su altre mansioni prive di un rischio elevato.
Inizia ad aprirsi qualche breccia nella giurisprudenza di merito sulla applicazione della disciplina dell’obbligo di vaccinazione ex D.L. n. 44/2021: il Tribunale di Velletri revoca la sospensione dal servizio di una operatrice sanitaria che aveva ritenuto di non sottoporsi al vaccino. Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge, e della valorizzazione della finalità della stessa di tutela della salute pubblica, il Tribunale afferma che essa può essere perseguita nel rispetto del bilanciamento dei diritti e senza pregiudicare il diritto dell’operatore al lavoro e alla retribuzione, tutte le volte in cui, anche in relazione alla dimensione dell’azienda, sia possibile ricollocare l’operatore su altre mansioni, per le quali per gli altri dipendenti non è richiesta la vaccinazione.