Tribunale di Venezia, 17 maggio 2021
Il divieto di licenziamento previsto dal d.l. n. 104/2020 si estendeva a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che non abbiano usufruito in concreto degli ammortizzatori sociali per Covid-19.
Il Tribunale interviene nel dibattito generatosi in merito all’interpretazione dell’art. 14 del d.l. 104/2020 (c.d. decreto d’agosto) in tema di blocco dei licenziamenti: il tema che aveva sollevato un vivace dibattito tra gli interpreti era quello se la proroga del blocco – disposto non più con una previsione generale e rigida – interessasse tutti i datori di lavoro, pur in modo flessibile a seconda dell’utilizzo degli strumenti di sostegno pubblico, oppure solo quelli che in concreto facessero ricorso alla cassa integrazione o agli sgravi contributivi. In sostanza, il tema era se il blocco fosse venuto meno (in quel momento, perché poi è stato reintrodotto con formula generale nei mesi successivi) per le imprese che decidessero di non ricorrere ad alcun ammortizzatore. Il Giudice prende chiaramente posizione per l’applicazione generalizzata: il divieto del d.l. 104 interessava sia i datori di lavoro che avessero fruito degli ammortizzatori sociali sia coloro che non lo facessero, o perché non legittimati a richiederli o perché, pur potendoli chiedere, non avevano subito una sospensione o riduzione delle attività. L’esclusione di questi ultimi dal blocco dei licenziamenti, a giudizio del Tribunale, legittimerebbe una discrezionalità delle aziende nell’applicazione della disciplina di blocco temporaneo dei licenziamenti, non coerente con la tutela di interessi di carattere generale perseguiti dal legislatore dell’emergenza.