Tribunale di Verona, 17 luglio 2018

17 Luglio 2018

La titolarità della partita Iva non impedisce al collaboratore formalmente autonomo di far valere la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa e di chiedere la conversione in rapporto di lavoro subordinato, ex art. 69 L. 276/2003, per effetto della mancanza del progetto.
Il Tribunale decide sulla scia della consolidata giurisprudenza in ordine alla natura di presunzione assoluta della conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per assenza del progetto richiesto dagli artt. 61 e 69 del D.Lgs. 276/03, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza la necessità di verifica in concreto della subordinazione (Cass. civ. 17217/2016). Il Tribunale rigetta l’eccezione del datore di lavoro diretta ad affermare che il dipendente, in quanto titolare di partita Iva, sarebbe rientrato in una delle eccezioni di cui all’art. 69-bis comma 2 del D.Lgs. 276/2003: la sussistenza di tale norma non impedisce al lavoratore, che non voglia avvalersi della presunzione iuris tantum dalla stessa prevista, di dimostrare autonomamente la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, e poi l’assenza del progetto con i richiamati effetti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito