Tribunale di Verona, 22 marzo 2021
È discriminatoria la norma del CCNL che include nel calcolo del periodo di comporto le assenze di persone con disabilità, legate alla loro patologia, se non rientranti nella categoria protetta ex L. 104/1992.
Il Giudice accerta l’illegittimità del licenziamento comminato a un dipendente per superamento del periodo di comporto, affetto da disabilità ma non rientrante nella categoria dei lavori protetti ex L. 104/1992. La datrice di lavoro aveva computato ai fini di tale periodo le assenze del dipendente, motivate da cure necessarie per la disabilità, poiché la norma del CCNL vigente al tempo del licenziamento consentiva di escludere da tale computo solo le assenze dei lavoratori tutelati dalla l. 104/1992, per assenze legate alla patologia riconosciuta. Il Tribunale ritiene che tale clausola collettiva sia discriminatoria in quanto in violazione della direttiva 78/2000/CE e del D.Lgs. 216/2003, la quale tutela la disabilità in generale, e dichiara la nullità del licenziamento, condannando la società a reintegrare il lavoratore.