Tribunale di Vicenza, 13 febbraio 2018

13 Febbraio 2018

Licenziamento discriminatorio: legittimo il rifiuto di prestare attività lavorativa nella nuova sede di lavoro se il trasferimento è nullo o discriminatorio.
A fronte di una platea di possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, l’assenza di qualsiasi ragione oggettiva a giustificare il trasferimento dell’unica lavoratrice madre di figlia minore, determina il carattere discriminatorio del provvedimento stesso.
Dalla nullità del trasferimento, osserva il Tribunale, discende altresì la nullità del licenziamento poiché il rifiuto della lavoratrice di prestare la propria attività presso la nuova sede di lavoro risulta legittimo e proporzionato alla gravità del comportamento datoriale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito