Tribunale di Vicenza, 29 dicembre 2020
Il Giudice onorario può essere qualificato “lavoratore” ai sensi della disciplina europea, con diritto ad un trattamento economico parametrato a quello del magistrato ordinario di prima nomina.
Il Tribunale riconosce la qualifica di “lavoratore” ai fini della disciplina UE in materia di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato, al Giudice Onorario, ritenendolo comparabile a tali fini al magistrato ordinario. Infatti, il concreto impiego dei GOT, che ormai sopperiscono alle carenze di organico nei Tribunali e possono risultare assegnatari di ruoli in via stabile e ordinaria, ne può allontanare la figura dall’originaria natura onoraria, rimanendo però privi di sostanziali tutele normative e previdenziali. Non sussistendo nel caso concreto della ricorrente una sostanziale differenza di condizione di lavoro rispetto al giudice togato, ritenuto lavoratore comparabile, né una oggettiva giustificazione della diversità di trattamento, il Tribunale riconosce al GOT il diritto a un trattamento economico pari a quello del magistrato ordinario percepito nel periodo tra la fine del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità.
RAPPORTO DI LAVORO