Tutela reintegratoria se la contestazione disciplinare è generica

20 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33531

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Confermando la decisione di Tribunale e Corte d’appello, che avevano dichiarato illegittimo, per difetto di specificità della contestazione disciplinare, il licenziamento intimato a un lavoratore per una carente attività di supporto nei confronti dell’azienda alla quale la società datrice aveva commissionato l’implementazione di un software gestionale, la Cassazione osserva che correttamente, sul piano della selezione delle tutele, i giudici di merito hanno ritenuto che il radicale difetto di specificità della contestazione sia equivalente all’ipotesi di “insussistenza del fatto” e conseguentemente applicato il regime di tutela reintegratoria previsto dall’art. 3, co. 2, d.lgs. 23/15.