Un caso di licenziamento ritorsivo

16 Marzo 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 16 marzo 2025, n. 6966

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dipendente guardia giurata era stato licenziato per essersi rifiutato di svolgere la prestazione con l’autovettura messagli a disposizione dalla società datrice, nella quale il lavoratore, per la sua corporatura e alta statura, non riusciva a entrare, restando quindi a disposizione per altre soluzioni lavorative. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento perché ritorsivo, la Cassazione, nel confermare l’accoglimento delle domande, coglie l’occasione per ricordare alcuni principi nella materia. Anzitutto, con riguardo alla reazione del lavoratore di fronte all’assurdità della pretesa aziendale, osserva che nei rapporti sinallagmatici, il principio di corrispettività legittima il rifiuto del lavoratore, a norma dell’art. 1460 c.c., di rendere la prestazione, purché ciò risulti proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme al canone di buona fede, come effettivamente verificato dalla Corte d’appello nel caso in esame. Quanto poi all’accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza in ordine alla possibilità di un accertamento presuntivo, possibilmente fondato sugli stessi elementi che hanno condotto all’accertamento dell’ingiustificatezza del recesso e su altre circostanze significative affidate alla prudente valutazione dei giudici di merito, come nel caso in esame correttamente avvenuto.