Ancora sul licenziamento “indiretto”: il datore di lavoro deve procedere alla consultazione sindacale se prevede che i lavoratori si dimetteranno come conseguenza di un trasferimento collettivo

18 Gennaio 2025

Corte d’Appello di Ancona, 18 gennaio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Ancona, riformando le decisioni del precedente grado di giudizio, accoglie il ricorso ex art. 28, l. 300/1970 e condanna l’impresa per non aver svolto procedure di informazione e consultazione sindacale sul trasferimento collettivo a una nuova sede, che aveva determinato le dimissioni contemporanee di undici lavoratori. Secondo il Collegio, le dimissioni all’esito del trasferimento erano ampiamente previste dal datore di lavoro, il quale avrebbe quindi dovuto – anche ai sensi dell’art. 4, terzo comma, lett. c) del d.lgs. n. 25/2007, promuovere l’informazione e consultazione sindacale sulla decisione assunta. Ai fini della rimozione degli effetti, essendosi orami dimessi i lavoratori, la Società viene condannata alla pubblicazione e divulgazione della sentenza.