Cass.lav., 20/6/2014 n. 14112

21 Giugno 2014

Sciopero nei servizi pubblici essenziali – art. 2 co. 2 l. 146/1990 – determinazione unilaterale delle prestazioni indispensabili da parte del datore – antisindacalità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di Cassazione, sentenza 20 giugno 2014 n. 14112
Abstract
In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali l’obbligo del preavviso di dieci giorni riguarda unicamente la proclamazione dello sciopero.
Commento
Sulla base di tale interpretazione della legge n. 146 del 1990, la Corte ha confermato la dichiarazione di antisindacalità del comportamento di un datore di lavoro che, dopo la tempestiva proclamazione di uno sciopero da parte del sindacato, aveva stabilito unilateralmente le regole per assicurare durante lo sciopero l’erogazione delle prestazioni indispensabili, sostenendo di essere stato costretto a farlo in quanto la richiesta del sindacato di un incontro per concordare tali regole non avrebbe rispettato il preavviso di dieci giorni.
Sezione: Sindacale