Consiglio di Stato, sentenza 24 aprile 2018 n. 2471

24 Aprile 2018

Legittima la precettazione temporanea e totale in caso di sciopero improvviso, senza preavviso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il prefetto aveva reagito ad uno sciopero dei dipendenti di un’azienda municipale di trasporto, indetto a ridosso dell’inizio del lavoro, con la precettazione di tutti gli scioperanti, poi ribadita giorno dopo giorno, nell’indifferenza dei lavoratori alle sue sollecitazioni. Nel giudizio promosso dai dipendenti contro la precettazione, il Consiglio di Stato, richiamando anche la giurisprudenza della cassazione, afferma: 1) che in caso di necessità immediata di tutela dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, è legittima la precettazione anche se non preceduta dalla fase di raffreddamento prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (fase che, infatti, nel caso in esame era stato impossibile seguire); 2) a seconda delle circostanze, è possibile che la precettazione si risolva in un divieto di sciopero, purché temporaneo; 3) la violazione del diritto di preavviso non comporta unicamente l’applicazione delle sanzioni previste, ma anche, all’occorrenza, la precettazione.
Sezione: sindacale