Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 2015 n. 51

26 Marzo 2015

Non viola l’art. 39 della Costituzione la norma di legge che assicura ai soci lavoratori di cooperative la salvaguardia del trattamento economico complessivo minimo previsti dal contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi della categoria.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Secondo il giudice che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, la legge censurata violerebbe la libertà di organizzazione e di attività sindacale assicurata dall’art. 39 Cost., con lo stabilire che le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di una pluralità di contratti collettivi di categoria devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti stipulati, per la categoria, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La Corte Costituzionale esclude la temuta lesione della libertà sindacale, in base all’interpretazione corretta della norma censurata, la quale non impone di applicare a tutti gli appartenenti alla categoria un determinato contratto collettivo nella sua interezza, ma si limita ad estendere loro la garanzia di minimi retributivi individuati da una fonte (il C.C.N.L. stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative) generalmente ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione, richiesta dall’art. 36 Cost.
Sezione: principi generali