Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2023, n. 52
Inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità dell’efficacia generale dei contratti aziendali c. d. di prossimità.
In un giudizio in cui alcuni lavoratori lamentavano un trattamento retributivo, previsto da un contratto aziendale, deteriore rispetto a quello di cui al CCNL, la Corte d’appello adìta, ritenendo l’accordo efficace anche nei loro confronti in forza del disposto dell’art. 8, d. l. n. 138/11, aveva sollevato, al riguardo, questione di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 2 e 39 Cost. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione, osservando che non era stata sufficientemente motivata dai giudici dell’appello la riconducibilità dell’accordo aziendale censurato alla fattispecie dei contratti aziendali di prossimità, ai quali la legge contestata riconosce, in via eccezionale, efficacia erga omnes, solo in presenza dei seguenti, specifici presupposti, la cui ricorrenza nel caso concreto non risulta dimostrata: a) l’accordo aziendale deve essere sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; b) la sottoscrizione dell’accordo deve avvenire sulla base di un criterio maggioritario; c) l’accordo deve essere finalizzato, alternativamente, alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; d) l’accordo deve riguardare la regolazione dell’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento agli specifici settori indicati al comma 2 dell’art. 8.