Corte d’Appello di Caltanissetta, 5 ottobre 2015

5 Ottobre 2015

Il datore di lavoro, in caso di licenziamento collettivo limitato ad un singolo settore produttivo, non può limitare la scelta dei lavoratori in esubero ai soli dipendenti di quel settore se sono astrattamente idonei a ricoprire ruoli anche in altri reparti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Caltanissetta si è pronunciata sull’onere di specificazione e di rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Secondo il giudice è da considerarsi arbitraria la limitazione del confronto a un solo settore o unità produttiva, a meno che tale limitazione sia giustificata da specifiche e motivate esigenze aziendali, comunicate ai sindacati nell’ambito delle procedure dettate dalla L. 223/91. Nel caso di specie il datore di lavoro aveva licenziato i soli lavoratori appartenenti alla carpenteria metallica, senza illustrare le ragioni di specialità di tale settore, la sussistenza di ragioni riorganizzative limitate ad esso e l’impossibilità di collocarli in altre unità produttive (sebbene fossero idonei a svolgere mansioni differenti); ne consegue l’illegittimità dei licenziamenti così effettuati.