Corte d’appello di Firenze, 21 luglio 2020
È antisindacale l’imposizione della lingua inglese per svolgere le negoziazioni per la costituzione e il funzionamento del Comitato aziendale europeo.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, accerta l’antisindacalità della condotta dell’azienda, che aveva subordinata all’utilizzo della lingua inglese la convocazione delle delegazioni sindacali per le negoziazioni sulla costituzione del CAE (istituto previsto ex art. 8, comma 2, d.lgs. 113/2012), rifiutando la richiesta delle sigle sindacali di fruire di un servizio di interpretariato. Tale imposizione, essendo limitativa delle capacità negoziali delle delegazioni sindacali, è parificabile al rifiuto di convocazione del DSN previsto dall’art. 16 del decreto citato, e comporta l’automatica costituzione del CAE.