Corte d’Appello di Milano, 13 marzo 2024
CCNL DMO: confermata la condanna per condotta antisindacale dell’impresa che aveva negato la costituzione di una nuova RSA, dopo anni di assenza di rappresentanti sindacali nell’unità produttiva, invocando erroneamente l’art. 23 del contratto in materia di numero minimo di iscritti.
L’art. 23 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) che prevede un sistema di nomina delle rappresentanze sindacali in due fasi – una prima che prevede la facoltà di costituzione di RSA per un periodo massimo di 24 mesi durante i quali dar corso alla elezione della RSU, e una seconda fase nella quale, in mancanza di RSU, la costituzione della successiva RSA richiede la presenza in azienda di un numero minimo di iscritti – va interpretata nel senso che si applica autonomamente ad ogni fase di sindacalizzazione: il fatto che molti anni prima, nella stessa unità produttiva, fosse stata istituita una RSA, poi venuta meno, non autorizza il datore di lavoro a negare l’avvio di un nuovo processo di costituzione della RSA, anche in assenza del numero minimo di iscritti richiesto dal CCNL solo per la seconda fase.