Corte d’Appello di Milano, 28 agosto 2017

28 Settembre 2017

Licenziamento discriminatorio per attività sindacale.
La stretta connessione temporale tra l’organizzazione della assemblea sindacale, sgradita al vertice aziendale, e il licenziamento, costituisce elemento presuntivo del carattere discriminatorio del recesso, confermato dall’effetto intimidatorio verso gli altri dipendenti. Il licenziamento discriminatorio è fattispecie diversa dal licenziamento determinato da motivo illecito ex art. 1345 c.c., per il quale è necessario che il motivo illecito sia l’unico determinante.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito