Corte d’Appello di Milano, 29 giugno 2016

29 Giugno 2016

La corrispondenza contenuta in una mailing list sindacale ha carattere riservato e gode dei principi di inviolabilità della corrispondenza. Il datore di lavoro può farne utilizzo a fini disciplinari solo ove ne venga in possesso legittimamente per iniziativa di uno dei destinatari della corrispondenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso di specie si discuteva del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva espresso, all’interno di una mailing list sindacale, valutazioni denigratorie nei confronti di un collega, il quale aveva lamentato presso il datore di lavoro la violazione dell’art. 2087 c.c. La Corte d’Appello si concentra dunque sul tema della riservatezza della corrispondenza elettronica intercorsa tra dipendenti, e sui limiti del suo utilizzo; il collegio conferma il carattere di segretezza che caratterizza tali conversazioni, ma ritiene che nel caso l’azienda ne sia venuta a conoscenza in modo legittimo. Il datore di lavoro può dunque utilizzare tali mail in una contestazione disciplinare, e in un successivo giudizio, ma limitatamente alle conversazioni che riguardino direttamente il lavoratore che si suppone mobbizzato, poiché solo queste possono suscitare una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. Ridotte dunque le mail rilevanti a sole due, e valutato il loro contenuto come non vessatorio né minaccioso, la Corte ha confermato il carattere sproporzionato del licenziamento.